Art. 4 · Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento

Art. 4

4 / 11

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento

In vigore dal 29 giu 2011
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall', comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all', comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall', commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall', commi 3, 7 e 8, e dall', comma 5, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-19;84#art-4