Art. 4
4 / 11Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento
In vigore dal 29 giu 2011
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di pubblicità di alimenti per lattanti e di proseguimento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall', comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all', comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall', commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall', commi 3, 7 e 8, e dall', comma 5, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-19;84#art-4