Art. 3
3 / 11Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e di proseguimento
In vigore dal 29 giu 2011
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti
e di proseguimento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previsto dall', commi 1 e 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta le indicazioni obbligatorie nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall', commi 3, lettere a), b), d) ed e), 4, 7, 9, 11, 12 e 13, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta termini, immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, come definiti dall', commi 8, 10 e 13, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare quanto alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto è esposto, viola gli obblighi previsti dall', commi 1, 2, e 3, e da 7 ad 11, del regolamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i divieti di cui all', commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-19;84#art-3