Capo IV
Art. 25
25 / 41Oggetto
In vigore dal 27 mag 2011
1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell', comma 34, della citata legge n. 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.
2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell', compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-25