Capo III
Art. 24
24 / 41Sistema finanziario delle città metropolitane
In vigore dal 27 mag 2011
1. In attuazione dell' della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell', comma 8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall', comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall';
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall';
e) i tributi di cui all'.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
e) le altre funzioni delle città metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell', comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall' del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell' della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-24