Art. 21 · Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
Capo II

Art. 21

21 / 41

Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

In vigore dal 27 mag 2011
1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall' della citata legge n. 42 del 2009. 2. Fermo restando quanto stabilito dall', comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all', comma 1. 3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-21