Art. 6 · Disposizioni sanzionatorie

Art. 6

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Disposizioni sanzionatorie

In vigore dal 26 mag 2011
1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all' siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato. 2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità della documentazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-21;67#art-6