Art. 5
5 / 7Obblighi di comunicazione
In vigore dal 26 mag 2011
1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all' della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all', comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall', comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-21;67#art-5