Art. 27 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 27

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 15 mag 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-27