Art. 24
24 / 28Adeguamento al progresso scientifico
In vigore dal 15 mag 2011
1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi posti dagli allegati II e III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-24