Art. 18 · Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida

Art. 18

18 / 28

Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida

In vigore dal 2 feb 2013
1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa». 2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;»; b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2»; b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale; c) il comma 6 è abrogato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-18