Art. 10 · Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole

Art. 10

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Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole

In vigore dal 1 mar 2015
1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014".
  • Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-10