Art. 1
1 / 28Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli
In vigore dal 15 mag 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l', commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
Vista altresì la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato: «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli
1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole: «50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «45 km/h»;
b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti capoversi:
«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-1