Capo II
Art. 6
6 / 35Obblighi dei distributori
In vigore dal 12 mag 2011
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all', commi 6, 7 e 8, e all', commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all' e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all' e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-6