Art. 4 · Rappresentanti autorizzati
Capo II

Art. 4

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Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 12 mag 2011
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2. Gli obblighi di cui all', comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
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