Art. 26 · Obblighi operativi degli organismi notificati
Capo V

Art. 26

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Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 12 mag 2011
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'. 2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all' e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi. 6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.
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