Capo V
Art. 25
25 / 35Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 12 mag 2011
1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-25