Art. 23 · Procedura di notifica
Capo V

Art. 23

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Procedura di notifica

In vigore dal 12 mag 2011
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations). 2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. 3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente. 4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-23