Art. 22 · Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Capo V

Art. 22

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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 12 mag 2011
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-22