Art. 20 · Autorizzazione degli Organismi notificati
Capo V

Art. 20

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Autorizzazione degli Organismi notificati

In vigore dal 12 mag 2011
1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2. 2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'. 3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all', comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
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