Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 12 mag 2011
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario; c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo; f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo; g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all' di tale direttiva; i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008; m) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati; n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura; q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua; v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo; z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse; aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto; bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi; cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami; dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi; ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine; ff) pericolo: una fonte potenziale di danno; gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni; hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-2