Art. 19 · Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento
Capo V

Art. 19

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Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento

In vigore dal 12 mag 2011
1. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto. 2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell', comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.
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