Art. 4
4 / 6Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette
In vigore dal 29 apr 2011
1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;57#art-4