Art. 3 · Disposizioni finali

Art. 3

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Disposizioni finali

In vigore dal 13 mag 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Romani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
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