Art. 2
2 / 3Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87
In vigore dal 13 mag 2011
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;56#art-2