Art. 2 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 2

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 mag 2011
1. Ai fini della prima applicazione dell', commi 4 e 6, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono in via informatica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data, gli elenchi previsti dall', commi 4 e 6, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005. 2. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217; e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217; f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMX' e 'DMÀ dalla tabella I della norma ISO 8217;» b) la lettera p) è abrogata. 3. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il comma 7 è abrogato; b) al comma 9 la lettera a) è abrogata. 4. All'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla navigazione interna» sono soppresse. 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell' del presente decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-quater, nonché le procedure di adesione allo stesso Sistema; b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal comma 6 dell' del presente decreto; c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato articolo 7-quater.
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