Art. 6 · Profilo di rischio della nave

Art. 6

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Profilo di rischio della nave

In vigore dal 12 mag 2011
1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunità europea è attribuito, dalla banca dati delle ispezioni di cui all', un profilo di rischio che determina il livello di priorità, la frequenza e l'entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta. 2. Il profilo di rischio di una nave è determinato dalla combinazione dei parametri di seguito elencati: a) parametri generici: tipo, età, bandiera, organismi riconosciuti interessati e grado di affidabilità della compagnia conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1; b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati in un determinato periodo conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-6