Art. 23 · Sviluppi dell'attività ispettiva e conseguenze del fermo

Art. 23

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Sviluppi dell'attività ispettiva e conseguenze del fermo

In vigore dal 12 mag 2011
1. Qualora le deficienze di cui all', comma 4, non possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui è stato disposto il fermo, l'autorità competente locale può autorizzare la nave a raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino, ai fini dell'eliminazione delle stesse, o può imporre che le suddette deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni. 2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni è dovuta alla non conformità alla risoluzione IMO A.744, per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l'autorità competente locale può disporre le misurazioni di spessore delle lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare. 3. Nel caso in cui le deficienze di cui all', comma 5, non possono essere eliminate nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, l'autorità competente locale può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorità competente locale ed alle competenti autorità dello Stato di bandiera, previo assenso dell'autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta autorizzazione è rilasciata anche in base agli indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera ed approvate dall'autorità competente locale: tali condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità agli eventuali indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. L'autorità competente locale, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all', comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali è stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-23