Art. 14
14 / 32Segnalazione di apparenti anomalie
In vigore dal 11 set 2021
1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorità competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Analoga informazione è resa dalle autorità di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorità sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.
2. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in formato elettronico, devono contenere:
a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
3. L'autorità competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per l'ambiente marino.
4. L'autorità competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione ricevuta, le azioni ritenute appropriate, in conformità a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-14