Art. 11 · Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

Art. 11

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Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

In vigore dal 12 mag 2011
Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri 1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorità I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all', comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione è rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorità I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorità I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali. 2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorità I e II che hanno fatto scalo è inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all', comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione è rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorità I di cui all', comma 2, lettera a), ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorità II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-11