Art. 7 · Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE

Art. 7

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Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE

In vigore dal 31 dic 2021
1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonché del costo sociale medio di un incidente grave. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalità verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-7