Art. 6 bis · Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico

Art. 6 bis

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Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico

In vigore dal 31 dic 2021
1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell', facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-bis del presente decreto. 3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all', comma 7, che possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all', comma 7, ultimo periodo. 4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessità di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in cui è necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorità. 5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che offrono l'opportunità di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. 6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarità, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine di priorità basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-6-bis