Art. 12 · Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 12

12 / 17

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

In vigore dal 23 apr 2011
1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 2, la VISS è redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare. 3. I controlli di cui all', comma 1, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto definitivo; sono altresì esclusi i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare. 4. Fino dell'entrata in operatività dell'elenco di cui all', comma 7, lo svolgimento delle attività di cui agli , è effettuato da soggetti in possesso di titolo di studio di cui all', comma 3, primo periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno cinque progetti. 5. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 1, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante: «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade», costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilità del presente decreto. 6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea. 7. All' del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione per tali attività», sono inserite le seguenti: «, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all', comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei soggetti di cui all', comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operatività del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-12