Art. 34 · Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili
Titolo VI

Art. 34

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Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

In vigore dal 15 dic 2021
1. Con le modalità previste dall', comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell' della direttiva 2009/28/CE. 2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. 3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini: a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha disposto (con l'art. 46, comma 10) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-34