Art. 5 · Funzioni dell'autorità competente

Art. 5

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Funzioni dell'autorità competente

In vigore dal 23 mar 2011
1. L'Autorità competente di cui all' svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorità competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione; c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell', il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione; d) è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'; e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea; f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato; g) provvede affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.
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