Art. 77 · Rimessione ad altro ufficio consolare
Titolo V

Art. 77

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Rimessione ad altro ufficio consolare

In vigore dal 28 mag 2011
1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-77