Art. 76 · Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali
Titolo V

Art. 76

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Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato. 2. Si applica in ogni caso l' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
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