Art. 66 · Atti rilasciati gratuitamente
Titolo IV

Art. 66

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Atti rilasciati gratuitamente

In vigore dal 11 feb 2017
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti: a) da cittadini indigenti; b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane; c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale; d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico anche nel caso di unione civile; e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia. 2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-66