Titolo IV
Art. 66
68 / 85Atti rilasciati gratuitamente
In vigore dal 11 feb 2017
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico anche nel caso di unione civile;
e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-66