Titolo IV
Art. 64
66 / 85Tariffa dei diritti consolari
In vigore dal 3 ott 2024
1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 1) che "Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
- Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-64