Art. 63 · Raccolta delle firme delle autorità locali
Titolo III

Art. 63

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Raccolta delle firme delle autorità locali

In vigore dal 28 mag 2011
1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti. 2. Se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-63