Art. 6 · Ufficiale di stato civile
Titolo IICapo I

Art. 6

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Ufficiale di stato civile

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-6