Capo VIII
Art. 52
54 / 85Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
2. Nei casi in cui non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.
3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivi previste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-52