Art. 49 · Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari
Capo VII

Art. 49

51 / 85

Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare: a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-49