Art. 44 · Termine del deposito
Capo VI

Art. 44

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Termine del deposito

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati. 2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. 3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si può quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonché gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2. 4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonché le modalità di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.
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