Art. 40 · Esecuzione di rogatorie consolari
Capo V

Art. 40

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Esecuzione di rogatorie consolari

In vigore dal 28 mag 2011
1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti. 2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorità rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare può disporre una terza ed ultima convocazione. 3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.
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