Capo V
Art. 36
38 / 85Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purchè questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità, ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-36