Art. 34 · Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
Capo IV

Art. 34

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Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.
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