Art. 33 · Tutela, curatela, amministrazione di sostegno
Capo IV

Art. 33

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Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare. 2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace. 3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-33