Capo III
Art. 26
28 / 85Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali
In vigore dal 28 mag 2011
1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessità, il capo dell'ufficio consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui è necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione è coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-26