Capo III
Art. 25
27 / 85Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
In vigore dal 28 mag 2011
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-25