Art. 25 · Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
Capo III

Art. 25

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Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

In vigore dal 28 mag 2011
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali. 2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-25