Titolo I
Art. 2
2 / 85Funzioni degli uffici consolari
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-2